Sez. 2, Sentenza n. 1312 del 23/01/1997 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 207126 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE | Sentenza plurima - Capi o punti non impugnati - Formazione del giudicato - Cause di non punibilità relative a detti capi o punti - Rilevabilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di sentenza plurima, qual'è quella che decide su più capi di imputazione, il gravame è da intendersi limitato ai soli capi che hanno formato oggetto di valido gravame, mentre per gli altri capi non impugnati, e per i relativi reati, la vicenda processuale deve ritenersi conclusa: con la conseguenza che, con riferimento a questi, non possono rilevarsi le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di non poter dichiarare l'intervenuta prescrizione di una contravvenzione, il cui termine era maturato dopo la proposizione del gravame, poiché lo specifico capo della sentenza non risultava in alcun modo fatto oggetto di censure da parte del ricorrente sicché doveva considerarsi passata in giudicato la decisione che lo concerneva)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)