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Sez. 4, Sentenza n. 8310 del 05/02/1999 Ud. (dep. 25/06/1999) Rv. 213955 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE | Sentenza plurima - Capi o punti non impugnati - Formazione del giudicato - Sussistenza - Reato - Estinzione - Prescrizione - Impugnazione solo sul trattamento sanzionatorio - Rilevabilità della causa di estinzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213955-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE

L'acquiescenza della parte interessata, che non propone specifica impugnazione su un capo della sentenza, produce preclusione processuale alla rivisitazione del "decisum", preclusione che, sul piano sostanziale, si risolve nella formazione di un giudicato parziale interno; conseguentemente la mancata impugnazione del capo attinente l'affermazione della responsabilità penale del soggetto non consente al giudice dell'impugnazione di rilevare, comunque, l'eventuale verificarsi di causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata negata la possibilità di rilevare la prescrizione verificatasi dopo la presentazione del ricorso per cassazione proposto unicamente con riferimento al trattamento sanzionatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Preleggi art. 624

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)