Sez. 1, Sentenza n. 934 del 04/04/1973 (Rv. 363303 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - ESECUZIONE NON INTEGRALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANCATA ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - ESECUZIONE NON INTEGRALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANCATA ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE - IRRILEVANZA.*
L'art 72 della legge fallimentare e applicabile solo nel caso in cui il contratto e ancora inseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, sicche si e fuori della sua previsione quando una delle parti abbia interamente effettuato la propria prestazione. Per stabilire se l'esecuzione sia interamente avvenuta, occorre prendere in considerazione solo le obbligazioni fondamentali che a ciascuna parte derivano dal negozio, e non anche quelle accessorie: in particolare, nel caso di vendita o di permuta, la prestazione deve ritenersi interamente avvenuta da parte del venditore o permutante se egli ha fatto acquistare all'altro contraente la proprieta della cosa e ne ha effettuato la consegna, mentre non rilevano al fine su indicato la mancata consegna dei titoli e documenti relativi al diritto trasferito ne il rifiuto alla riproduzione del negozio nella Forma dell'atto pubblico. (V 2870/62).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)