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Sez. 1, Sentenza n. 2577 del 20/02/2003 (Rv. 560610 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Mandato conferito a più difensori senza obbligo di agire congiuntamente - Cancellazione dall'albo di uno dei difensori - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560610-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Non si verifica interruzione del processo ex art. 301 cod. proc. civ. in caso di cancellazione dall'albo di uno dei difensori ai quali la parte abbia conferito mandato di rappresentarla in giudizio senza obbligo di agire congiuntamente. In tale caso è infatti salvaguardata l'esigenza di carattere pubblico, cui l'effetto interruttivo si ricollega, di non privare la parte del ministero del difensore, obbligatorio per legge, mentre l'interesse della parte a fruire di due rappresentanti tecnici è essenzialmente privato e non incide sulle vicende processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)