Sez. 1, Sentenza n. 10664 del 10/10/1991 (Rv. 474175 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Morte, radiazione o sospensione del procuratore - Mandato conferito a più difensori senza obbligo di agire congiuntamente - Processo - Interruzione - Esclusione.
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere
Non si ha interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ., per la morte, radiazione o sospensione del procuratore, quando la parte abbia nel mandato conferito facoltà di rappresentarla a più difensori, senza che risulti l'obbligo degli stessi di agire congiuntamente, atteso che in tale ipotesi non si verifica la carenza di rappresentanza e difesa che costituisce la ragione giustificatrice della norma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)