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Sez. 3, Sentenza n. 2052 del 07/03/1997 (Rv. 502863 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Mandato conferito a più difensori senza obbligo di agire congiuntamente - Morte di uno di essi - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502863-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

Nel caso in cui la parte abbia conferito la facoltà di rappresentarla a più difensori, ove non risulti l'obbligo degli stessi di agire congiuntamente, la morte di uno di essi non comporta l'interruzione del processo a norma dell'art. 301 cod. proc. civ., a meno che l'evento interruttivo non riguardi l'unico di tali difensori che sia un procuratore iscritto all'albo presso un tribunale del distretto in cui si svolge la causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)