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Sez. L, Sentenza n. 8333 del 25/07/1991 (Rv. 473318 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo | Proponibilità - Nuova disciplina ex art. 8 della legge n. 533 del 1973 - Portata.
Stato
decisa il 1991-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473318-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo

La regola contenuta nell'art. 8 della legge n. 533 del 1973, secondo cui nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 cod. proc. civ. non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi, si applica anche alle ipotesi, già previste in leggi speciali, in cui sia stabilita l'improponibilità della domanda giudiziale per l'inutile decorso di un certo termine corrente dalla comunicazione del provvedimento che definisce il procedimento amministrativo, sì che deve pertanto ritenersi, anche in tali ipotesi, la piena proponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)