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Sez. U, Sentenza n. 3476 del 14/04/1994 (Rv. 486160 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo | Preventivo esperimento del procedimento amministrativo - Condizione di procedibilità - Scadenza del termine ex art. 16 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Esercizio dell'azione giudiziaria - Esperibilità.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486160-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo

Il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli 443 cod. proc. civ. e 148 disp. att. stesso codice - nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973 -, non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda, con la conseguenza che l'avvenuta scadenza del termine di cui all'art. 16 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per la proposizione della detta azione a seguito del provvedimento ministeriale conclusivo dell'iter amministrativo delle controversie in tema di assicurazione antinfortunistica - termine, peraltro, decorrente solo dal momento della comunicazione del provvedimento stesso, talché ove questo manchi, come nel caso di silenzio - rigetto, difetta il presupposto stesso della sua operatività - non comporta alcun ostacolo all'esercizio dell'azione suddetta, svincolata, ormai, dalla procedura amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)