Sez. U, Sentenza n. 3476 del 14/04/1994 (Rv. 486161 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere | Impiegati e dirigenti - Inclusione - Contratto collettivo prevedente forme di copertura assicurativa aggiuntiva e legge n. 967 del 1953 - Irrilevanza - Requisito della manualità delle mansioni - Necessità - Esclusione - Mancanza di contatto diretto con gli impianti e gli apparecchi ex art. 1 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Ininfluenza - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere
Il requisito della manualità delle mansioni non è indispensabile ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo antinfortunistico dei lavoratori subordinati, rilevando invece il fatto oggettivo dell'esposizione a rischio, di guisa che la qualifica di impiegati o anche di dirigenti - senza che, rispetto a questa seconda categoria, ove si tratti di dirigenti di aziende industriali, abbiano efficacia esonerativa dall'iscrizione all'I.N.A.I.L. né le disposizioni del contratto collettivo di categoria (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483) che prevedendo forme di copertura assicurativa per i casi di morte o di inabilità totale, introducono semplicemente una tutela che si aggiunge a quella derivante da detta iscrizione, né la legge n. 967 del 1953, istitutiva dell'I.N.P.D.A.I. - ed il fatto che i titolari di tali qualifiche non abbiano un contatto diretto con gli apparecchi e gli impianti di cui all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 non escludono la sussistenza dell'obbligo suddetto, qualora questi lavoratori siano costretti, dall'esercizio delle loro mansioni, a frequentare ambienti in cui operano le fonti di rischio in tale ultima norma indicate.
Riferimenti normativi: DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)