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Sez. 1, Sentenza n. 6013 del 18/11/1996 Cc. (dep. 10/12/1996) Rv. 206244 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni - Pena detentiva inflitta - Nozione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206244-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La locuzione "pena detentiva inflitta" che figura negli artt. 47 e 47-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) e 94 d.P.R. n. 309 del 1990 equivale a "pena che resta da espiare in concreto", sicché, quando la pena residua, relativa al titolo da cui è scaturita l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, sommata all'ammontare della pena relativa al titolo sopravvenuto, non supera i limiti di legge, deve essere disposta, da parte del magistrato di sorveglianza, la prosecuzione della misura in corso, che potrà, poi, essere estesa dal tribunale di sorveglianza. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha fatto riferimento a varie sentenze della Corte Costituzionale, tra le quali la n. 185/85 e la n. 312/85, secondo cui, in caso di annullamento o di revoca della misura per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, il tempo trascorso in affidamento in prova vale come pena espiata).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)