Sez. 1, Sentenza n. 12430 del 16/01/2001 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 218457 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca e accertamento dell'esito negativo della prova - Differenze - Conseguenze in tema di individuazione della pena residua da espiare.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale viene dichiarata nel corso della prova, tenendo conto della gravità di singoli e specifici episodi tali da impedirne la prosecuzione, con una decisione che deve contenere, alla luce della sentenza n. 343 del 1987 della Corte Costituzionale, l'indicazione del "quantum" di pena detentiva da eseguire, in relazione alla limitazione della libertà personale già sofferta e alla gravità della trasgressione; la valutazione complessiva e finale circa l'esito della prova è invece il risultato di un esame globale dell'intero periodo, che, se negativo, impone la dichiarazione di non estinzione della pena anche se non sussistano episodi che abbiano dato luogo a revoca.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)