diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8930 del 21/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218223 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione negativa della prova - Specifica determinazione della residua pena da espiare - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218223-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non solo in caso di revoca della misura, ma anche in caso di valutazione negativa della prova, il tribunale di sorveglianza deve determinare la durata della residua pena da scontare, prendendo in considerazione, in maniera puntuale, l'entità dell'incidenza temporale delle specifiche circostanze poste a fondamento del giudizio sfavorevole, in quanto l'irrogazione di sanzioni che si aggiungono a quelle ritenute originariamente proporzionate al grado di responsabilità del soggetto non può avvenire senza una valutazione - con riferimento sia alla gravità, sia all'estensione temporale, sia alla relazione di proporzionalità con l'aggravamento sanzionatorio - dell'ulteriore condotta deviante posta a giustificazione dell'accertato esito negativo della prova.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)