Sez. 1, Sentenza n. 6016 del 10/07/1987 (Rv. 454388 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - FATTORI RILEVANTI - POTERI DEL GIUDICE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - FATTORI RILEVANTI - POTERI DEL GIUDICE.*
Benché a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nella Determinazione dell'assegno di divorzio si debba tener conto delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo di ciascuno di essi alla formazione del patrimonio di entrambi, il giudice può basare la decisione dando prevalenza o esclusiva Rilevanza ad uno solo di tali fattori. (Conf 4107/84, mass n 436056; (Conf 6861/83, mass n 431523; (Conf 3549/81, mass n 414157).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)