Sez. 1, Sentenza n. 4107 del 12/07/1984 (Rv. 436056 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Al riconoscimento dell'assegno di divorzio non osta la ritenuta sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle parti dopo la pronunzia del divorzio, ove il giudice reputi di privilegiare il criterio compensativo rispetto a quello assistenziale, in quanto ciascuno degli elementi di cui il giudice del merito deve tener conto, relativamente a tale assegno, opera di per sè solo sia come criterio di attribuzione, sia come parametro di Determinazione. (V 4834/83, mass n 429721; (V 5530/81, mass n 416245; (V 3549/81, mass n 414157).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)