Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 17/11/1983 (Rv. 431523 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - COESISTENZA DEGLI STESSI OVVERO PREVALENZA DI UNO SOLO DI ESSI - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - COESISTENZA DEGLI STESSI OVVERO PREVALENZA DI UNO SOLO DI ESSI - AMMISSIBILITÀ.*
Nella Determinazione dell'assegno di divorzio a norma dell'art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898, il giudice deve tener conto dei criteri indennitario, compensativo e risarcitorio, ma può ben dare esclusiva prevalenza ad uno dei tre criteri indicati, sia quando manchino elementi di prova sugli altri, sia quando attribuisca Rilevanza decisiva e prevalente ad uno di essi, positivamente, per l'attribuzione dell'assegno o, negativamente, quando ritenga previamente accertata l'incapacità economica del coniuge al quale lo stesso venga richiesto. (V 5530/81, mass n 416245; (V 3549/81, mass n 414157; (V 494/81, mass n 410969).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)