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Sez. 3, Sentenza n. 18195 del 28/08/2007 (Rv. 599610 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | "Leasing" traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Clausola penale - Previsione contrattuale di trattenuta delle rate pagate - Riduzione equa da parte del giudice - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599610-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore il risarcimento del danno a favore del concedente può essere determinato anticipatamente, a norma dell'art. 1382 cod. civ., attraverso clausola penale, secondo una pattuizione che può comprendere la trattenuta delle rate versate, in quanto espressione dell'autonomia privata; il giudice peraltro, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., può ridurre equamente ed anche d'ufficio la prestazione assunta, in caso di manifesta eccessività della penale ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)