Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 24/06/2002 (Rv. 555291 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Concedente - Risarcimento del danno - Determinazione anticipata mediante clausola penale - Ammissibilità - Equa riduzione della prestazione assunta - Richiesta - Potere del giudice - Sussistenza.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento del danno del concedente può essere determinato anticipatamente, a norma dell'art. 1382 cod. civ., attraverso clausola penale, pattuizione che, lecita quale ne sia l'oggetto, in quanto espressione dell'autonomia privata, non è tuttavia equa per il solo fatto di essere stata convenuta, atteso che l'art. 1384 cod. civ. consente al giudice che ne sia richiesto di ridurre equamente la prestazione assunta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)