Sez. 2, Sentenza n. 3734 del 18/06/1982 (Rv. 421693 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE DIVERSO DAL CONDUTTORE - PERSISTENZA DELLA DETENZIONE DA PARTE DI QUESTO ULTIMO - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO ALL'AZIONE DI SPOGLIO - INSUSSISTENZA - ABBANDONO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONIUGE ASSEGNATARIO - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE DIVERSO DAL CONDUTTORE - PERSISTENZA DELLA DETENZIONE DA PARTE DI QUESTO ULTIMO - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO ALL'AZIONE DI SPOGLIO - INSUSSISTENZA - ABBANDONO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONIUGE ASSEGNATARIO - IRRILEVANZA.*
L'assegnazione della casa familiare, in Sede di separazione personale, al coniuge diverso dal conduttore comporta che questo ultimo, essendo così sostituito nella titolarità del contratto di locazione (ai sensi dell'art. 2 bis del d.l. 19 giugno 1974 n. 236, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1974 n. 351, e, successivamente, dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392), resta privo della detenzione dell'immobile, nonché dell'arredamento in esso contenuto, e, conseguentemente, non è legittimato ad esperire Azione di reintegrazione contro l'autore del suo spoglio, (nella specie, il locatore). Tale principio non trova deroga per il caso in cui il coniuge assegnatario abbia di fatto abbandonato abbandonato l'immobile, trasferendosi altrove, trattandosi di un comportamento unilaterale di per sè inidoneo a modificare le condizioni della separazione in ordine alla disponibilità del bene.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711, Decreto Legge 19/06/1974 num. 236 art. 2 bis CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)