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Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011 (Rv. 620332 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO | Coniuge del conduttore - Titolare di mera aspettativa alla successione nel contratto - Posizione rispetto al proprietario dell'immobile - Non più forte di quella del conduttore - Conseguenze - Condotta ai fini dell'usucapione - Interversione della detenzione in possesso - Necessità.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620332-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Il coniuge del conduttore di immobile ad uso abitativo - il quale, in base all'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è titolare soltanto di una mera aspettativa alla successione nel contratto di locazione - non può vantare nei confronti del proprietario dell'abitazione una situazione soggettiva più forte della detenzione qualificata spettante al conduttore stesso, con la conseguenza che, ai fini dell'usucapione dell'immobile, il coniuge anzidetto deve tenere una condotta concretantesi in una interversione della detenzione in possesso, ai sensi dell'art. 1141 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)