Sez. U, Sentenza n. 93 del 04/01/1995 (Rv. 489532 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI - ORDINAMENTO GENERALE | Comune - Potere di promuovere l'organizzazione di fiere e mercati ex R.D. n. 454 del 1934 - Contratto comportante la rinunzia a perseguire detta finalità - Nullità - Domanda di provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. diretto ad impedire una manifestazione fieristica organizzata dal Comune - Improponibilità.
COMMERCIO - INTERNO - MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI - ORDINAMENTO GENERALE
Il R.D. n. 454 del 1934 attribuisce alla P.A. il potere indisponibile di promuovere l'organizzazione di fiere e mercati, con la conseguenza che un Comune non può stipulare contratti che comportino la rinunzia a perseguire detta finalità istituzionale e ad esercitare i relativi poteri e che, ancorché concluso, un siffatto contratto, poiché invalido ed inefficace, è inidoneo a far nascere obbligazioni e diritti soggettivi di cui possa pretendersi l'osservanza. Pertanto, in relazione all'indicato contratto invalido, non è proponibile al giudice ordinario la domanda di un provvedimento cautelare a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. (inibitorio, nella specie, di una manifestazione fieristica organizzata dal Comune), essendo i danni che ne giustificherebbero l'emanazione riconducibili al preteso inadempimento del contratto in questione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 29/01/1934 num. 454, DPR 15/01/1972 num. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)