Sez. 3, Ordinanza n. 449 del 12/01/2007 (Rv. 596342 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Giudizio di appello - Relativa ordinanza positiva o negativa - Valore di decisione parziale di merito o di rito - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto - sull'assunto che il provvedimento abbia natura di sentenza parziale ai sensi del n. 4 del secondo comma dell'art. 279 cod. proc. civ. - avverso l'ordinanza con cui in sede di giudizio di appello sia stata rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., poiché la questione circa la ricorrenza dei presupposti per l'ordine di integrazione non costituisce né una questione preliminare di merito né una questione pregiudiziale attinente al processo ai sensi del suddetto secondo comma dell'art. 279, dato che le questioni alle quali fa riferimento tale norma sono soltanto quelle idonee - ove decise in un certo senso - a definire il giudizio, mentre la decisione sulla ricorrenza o meno di una situazione di integrazione del contraddittorio agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civi., tanto se positiva, quanto se negativa, non può mai di per sé porre fine al processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)