Sez. 3, Sentenza n. 13839 del 23/07/2004 (Rv. 574905 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE | Utilizzabilità del criterio interpretativo del comportamento delle parti - Limiti - Necessità di far riferimento al comportamento complessivo di entrambe - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE
In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, ex art. 1362 cod.civ., il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, e, quando si faccia riferimento al comportamento delle parti, esso può essere preso in considerazione solo come comportamento complessivo di esse, essendo inidoneo il contegno isolato di una sola delle parti ad evidenziare il contenuto di un proposito comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)