Sez. 3, Sentenza n. 415 del 12/01/2006 (Rv. 586216 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto - Rilevanza - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
In materia di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sua conclusione può rilevare ai fini ermeneutici solo qualora integri gli estremi della condotta comune ad entrambe, al fine di meglio stabilire quale fosse la loro comune intenzione in ordine al contenuto della pattuizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)