Sez. 1, Sentenza n. 1689 del 17/02/1987 (Rv. 451070 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - RIFERIMENTO AL SOLO COMPORTAMENTO DELLA PARTE CHE SI DUOLE DELLA INTERPRETAZIONE SEGUITA - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - RIFERIMENTO AL SOLO COMPORTAMENTO DELLA PARTE CHE SI DUOLE DELLA INTERPRETAZIONE SEGUITA - AMMISSIBILITÀ.*
Nell'interpretazione del contratto, il giudice deve valutare la volontà comune delle parti quale emerge, oltre che dall'atto sottoscritto, dal comportamento di ciascuna di esse anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 cod. civ.), dovendosi preservare la condizione di parità dei contraenti ed impedire che ad una parte possa essere imposta l'interpretazione data dall'altra. Questa regola non è violata quando il giudice, per interpretare il contratto, ha riguardo solo al comportamento della parte che poi si duole di quell'interpretazione e che è conforme alla tesi sostenuta dall'altro contraente, in quanto come criterio di interpretazione del contratto è stato assunto, in questo caso, proprio il convincimento che la stessa parte ha espresso circa la portata del vincolo (principio affermato in relazione alla interpretazione di un contratto preliminare di vendita di un alloggio assegnato al promittente da un i.A.C.P., e ritenuto nullo perché contenente l'Obbligo reciproco di stipulare il contratto definitivo entro un termine anteriore alla maturazione del diritto del promittente alla libera alienazione dell'immobile). (V 385/86, mass n 443999, sulla prima parte; (V 4526/85, mass n 441989, sulla prima parte; (V 3398/84, mass n 435412, sulla prima parte; (V 4998/78, mass n 394747, sulla seconda parte; (V 2403/74, mass n 370791, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)