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Sez. 1, Sentenza n. 17885 del 19/03/2002 Cc. (dep. 10/05/2002) Rv. 222027 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. - Divieto di reiterazione - Ambito di operatività - Sospensione disposta in base agli artt. 91 e 94 D.P.R. 309 del 1990 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222027-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. è principio di validità generale, identificabile nella necessità di evitare che attraverso la presentazione di istanze a catena si possa ottenere indefinitamente il rinvio della concreta espiazione della pena detentiva. Ne consegue che tale limite è applicabile anche alla sospensione dell'esecuzione disposta in base agli artt. 91 e 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 7 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)