Sez. U, Ordinanza n. 8035 del 08/04/2011 (Rv. 616800 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda di allacciamento alla rete elettrica e, in subordine, di condanna alla restituzione dell'importo - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda con la quale il privato chieda la condanna del convenuto all'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica o, in subordine, alla restituzione dell'importo a quel fine corrisposto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando diritti soggettivi di fonte negoziale aventi origine nel rapporto individuale di utenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)