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Sez. U, Sentenza n. 15914 del 13/06/2008 (Rv. 603705 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Domanda proposta nei confronti di un Comune per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo per l'allacciamento alla pubblica fognatura - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603705-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella tributaria, la causa avente ad oggetto la domanda nei confronti di un Comune per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo per l'allacciamento alla pubblica fognatura, atteso che la somma richiesta dal Comune non concerne canoni per il servizio di fognatura (né oneri di urbanizzazione), costituendo piuttosto una modalità di recupero delle spese di impianto, fatta gravare sugli utenti del servizio in forma di prestazione "una tantum" quale condizione per l'accesso al servizio medesimo, fondata su una potestà impositiva esercitata in assenza di specifiche previsioni normative, come richiesto dall'art. 23 Cost., e, quindi, in modo lesivo di situazioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis CORTE COST., Legge 02/10/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)