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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4241 del 13/02/2019 (Rv. 652558 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Domanda proposta nei confronti di un Comune per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo per l'allacciamento alla pubblica fognatura - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652558-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella tributaria, la causa avente ad oggetto la domanda nei confronti di un Comune per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo per l'allacciamento alla pubblica fognatura, atteso che le somme in parola non afferiscono a canoni per il servizio di fognatura (né ad oneri di urbanizzazione), costituendo, piuttosto, una modalità di recupero delle spese di impianto, fatte gravare sugli utenti, sotto forma di prestazione "una tantum", quale condizione per l'accesso al servizio pubblico. Detta pretesa dell'ente territoriale costituisce esercizio di potestà impositiva, che, in quanto svolto in assenza di specifiche previsioni normative, pure necessarie ai sensi dell'art. 23 Cost., si palesa lesivo di situazioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Cod. Civ. art. 1322, Costituzione art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis, Legge 02/10/2005 num. 248

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)