Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 19/04/1972 (Rv. 357765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - SEMPLICE LEGGEREZZA - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - SEMPLICE LEGGEREZZA - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL LAVORATORE.*
Per l'affermazione della responsabilita per danni del dipendente nei confronti del datore di lavoro, e sufficiente la sussistenza di una colpa lieve nel porre in atto le infrazioni accertate, e cioe di una semplice leggerezza, equivalente a Mancanza di diligenza nel disimpegno delle mansioni contrattualmente assunte. Grava sul dipendente l'Onere di provare, a sua discolpa, che l'inadempimento dei doveri nascenti dal contratto di lavoro non gli e imputabile per una delle cause di esonero previste dalla legge. (Conf 1463'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)