Sez. L, Sentenza n. 1847 del 13/05/1975 (Rv. 375516 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO AUTONOMO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONFEZIONE DI VESTITI PER UNA SARTORIA - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - ELEMENTI RILEVANTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO AUTONOMO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONFEZIONE DI VESTITI PER UNA SARTORIA - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - ELEMENTI RILEVANTI.*
Per distinguere un contratto di lavoro subordinato da un contratto di lavoro autonomo devesi avere riguardo agli elementi della collaborazione, della subordinazione, del rischio e del modo di retribuzione. Ed e difettosa la motivazione della sentenza di merito nella quale, per qualificare il rapporto di lavoro di colui che confeziona vestiti per una sartoria, non si considera: a) che la detta attivita viene utilizzata dalla sartoria per il raggiungimento di uno dei suoi fini, in un locale collegato al negozio di vendita degli abiti per mezzo di citofono; b) che nelle attivita tecniche, quale quella del sarto, una certa autonomia e discrezionalita nella esecuzione del lavoro non esclude la subordinazione; C) che la decurtazione della retribuzione per l'errore nel taglio di un abito non dimostra necessariamente l'esistenza di un rischio d'impresa, ma puo integrare una Forma di risarcimento per errore nell'esecuzione della prestazione di lavoro subordinato; d) che la retribuzione proporzionale al numero di abiti confezionati ben puo essere considerata come retribuzione a cottimo, anzi che come onorario al lavoratore autonomo. (V 1047/73, mass n 363485; 873/73, mass n 363197; (V 1260/72, mass n 357765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)