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Sez. 2, Sentenza n. 1935 del 14/05/1977 (Rv. 385654 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - ACCERTAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385654-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - ACCERTAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione dell'opportunita della chiamata in causa del terzo ex art 107 cod proc civ, comportando l'esame anche di elementi di fatto, rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice del merito; con la conseguenza che il mancato Esercizio di tale potere non puo formare oggetto di Sindacato, in Sede di legittimita, da parte della Corte di Cassazione. (Conf 936/75, mass n 374359).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)