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Sez. 2, Sentenza n. 963 del 14/03/1975 (Rv. 374359 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - FINALITA - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CONSEGUENZE - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374359-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - FINALITA - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CONSEGUENZE - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'intervento in causa di un terzo per ordine del giudice assolve la duplice funzione di dare attuazione al principio dell'economia dei giudizi e di prevenire i giudicati contraddittori, che potrebbero formarsi in relazione a cause caratterizzate da elementi comuni, se decise separatamente. La comunanza di causa, che costituisce il presupposto dell'ordine del giudice, fa sorgere l'opportunita che il terzo partecipi al processo, quale nuovo soggetto del relativo rapporto, affinche, attraverso l'instaurazione del contraddittorio anche nei suoi confronti, la pronuncia da emettere possa fare stato anche nei riguardi di lui. La valutazione dell'opportunita della chiamata in causa del terzo, comportando l'esame anche di elementi di fatto, rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice del merito; con la conseguenza che il mancato Esercizio di tale potere non puo formare oggetto di Sindacato, in Sede di legittimita, da parte della Corte di Cassazione. (V 1858/73, mass n 364881; 1871/72, mass n 358906).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)