Sez. 3, Sentenza n. 4060 del 08/09/1978 (Rv. 393665 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - FINALITA - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (OMESSA CHIAMATA DI UNA PERSONA GIURIDICA NEL CUI NOME IL CONVENUTO PER LA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA DEDUCEVA DI AVER RISCOSSO LA SOMMA STESSA).*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - FINALITA - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (OMESSA CHIAMATA DI UNA PERSONA GIURIDICA NEL CUI NOME IL CONVENUTO PER LA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA DEDUCEVA DI AVER RISCOSSO LA SOMMA STESSA).*
L'intervento in causa di un terzo per ordine del giudice assolve la duplice funzione di dare attuazione al principio dell'economia dei giudizi e di prevenire i giudicati contraddittori, che potrebbero formarsi in relazione a cause caratterizzate da elementi comuni, se decise separatamente. La comunanza di causa, che costituisce il presupposto dell'ordine del giudice, fa sorgere l'opportunita che il terzo partecipi al processo, quale nuovo soggetto del relativo rapporto, affinche, attraverso l'instaurazione del contraddittorio anche nei suoi confronti, la pronuncia da emettere possa fare stato anche nei confronti di lui. La valutazione dell'opportunita della chiamata in causa del terzo, comportando l'esame anche di elementi di fatto, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, ed e pertanto incensurabile in Sede di legittimita. (nella specie, il convenuto, chiamato in causa per la restituzione di una somma, aveva eccepito di averla riscossa quale organo di una persona giuridica e di non essere percio titolare dell'Obbligo di restituzione. Il giudice del merito non aveva ritenuto di chiamare in causa la detta persona giuridica, e la Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 1735/77, mass n 385654; (Conf 963/75, mass n 374359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)