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Sez. 3, Sentenza n. 478 del 22/02/1971 (Rv. 350105 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - A MEZZO DELLA POSTA - RITARDO ADDEBITABILE AGLI UFFICI POSTALI - PERENTORIETA DEL TERMINE - DEROGABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350105-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - A MEZZO DELLA POSTA - RITARDO ADDEBITABILE AGLI UFFICI POSTALI - PERENTORIETA DEL TERMINE - DEROGABILITA - ESCLUSIONE.*

Colui che per il deposito del ricorso per Cassazione si avvale del servizio postale, deve sopportare il rischio inerente al mezzo prescelto, e, quindi, qualsiasi eventuale ritardo addebitabile agli uffici postali non puo costituire motivo legittimo per derogare alla perentorieta del termine sancito dall'art 369 cod proc civ. (Conf 4029'68 mass n 337632).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)