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Sez. 1, Sentenza n. 4029 del 20/12/1968 (Rv. 337632 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - A MEZZO DELLA POSTA- RITARDO ADDEBITABILE AGLI UFFICI POSTALI - DEROGABILITA ALLA PERENTORIETA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - A MEZZO DELLA POSTA- RITARDO ADDEBITABILE AGLI UFFICI POSTALI - DEROGABILITA ALLA PERENTORIETA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*

Colui che per il deposito del ricorso per Cassazione si avvale del servizio postale, deve sopportare il rischio inerente al mezzo prescelto, e, quindi, qualsiasi eventuale ritardo addebitabile agli uffici postali non puo costituire motivo legittimo per derogare alla perentorieta del termine sancito dall'art 369 cod proc civ. (V 623'68, massima n 331771 7'68, massima n 330784 887'66, massima n. 321764, ed altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)