Sez. 1, Sentenza n. 1442 del 06/11/1986 Ud. (dep. 07/02/1987) Rv. 175047 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMI COMUNI DA SPARO - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMI COMUNI DA SPARO - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*
Colui che trasferisce armi comuni da sparo, già regolarmente denunciate ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da una località del territorio nazionale ad altra appartenente ad una diversa circoscrizione dell'autorità di pubblica sicurezza, deve ripetere la denuncia in osservanza del disposto dell'art. 58 del regolamento relativo e la violazione di tale Obbligo integra il reato, di natura contravvenzionale, previsto da quest'ultimo articolo e punito dall'art. 221 del testo unico e non già quello previsto dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974. (Conf mass n 170128; (Conf mass n 159001, e Cass. Sez. Un. 24 marzo 1984, P.m. in C. Romano).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)