Sez. L, Sentenza n. 4844 del 01/10/1984 (Rv. 436770 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONI E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - BASE PENSIONABILE - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONI E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - BASE PENSIONABILE - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema di trattamento di quiescenza in favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la retribuzione pensionabile, dopo l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971 n. 889, ed a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge medesima, non comprende il compenso per il lavoro prestato oltre il normale orario previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali, mentre la circostanza che tale lavoro venga effettuato con costanza, continuità e ripetitività, secondo turni prestabiliti, può spiegare Rilevanza, al fine dell'inclusione del compenso stesso in detta base pensionabile, solo in presenza di contratti collettivi aziendali che lo considerino compreso nel normale orario di lavoro, in deroga ai contratti nazionali. (Conf 7091/82, mass n 424760; (Conf 6563/82, mass n 424184; (Conf 6556/82, mass n 424179; (Conf 6402/82, mass n 424029; (Conf 6401/82, mass n 424028; (Conf 4826/82, mass n 422820).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)