Sez. L, Sentenza n. 4826 del 06/09/1982 (Rv. 422820 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - INCLUSIONE NELLA BASE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - INCLUSIONE NELLA BASE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai fini della Determinazione della retribuzione pensionabile spettante agli addetti ai pubblici servizi di trasporto, non può tenersi conto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 5 della legge n. 889 del 1971 - del compenso per lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro previsto dai vigenti contratti collettivi (nazionali), non rilevando la mera costanza, continuità e ripetitività della prestazione di lavoro straordinario secondo turni prestabiliti, ma solo l'eventuale diversa disciplina del normale orario di lavoro contenuta in un contratto collettivo aziendale. (Conf 2053/82, mass n 419914; (Conf 6254/81, mass n 417066; (Conf 5532/80, mass n 409394; (Conf 2955/80, mass n 406696).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)