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Sez. L, Sentenza n. 542 del 11/02/1975 (Rv. 373847 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PROVVIGIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO - PROVVIGIONE FISSATA PER UN DIVERSO PERIODO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373847-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PROVVIGIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO - PROVVIGIONE FISSATA PER UN DIVERSO PERIODO - IRRILEVANZA.*

Nel concetto di retribuzione rientra tutto cio che il lavoratore debba ricevere, con continuita, dall'imprenditore, a causa dell'esistenza del rapporto di lavoro, e poiche la legge prevede che il prestatore di lavoro possa anche essere retribuito in tutto o in parte con provvigione (art 2099 ultimo comma cod civ) nella particolare pattuizione in cui le parti abbiano prescelto tale Forma di corrispettivo della prestazione d'opera, la provvigione assume, a tutti gli effetti, carattere di elemento costitutivo essenziale della retribuzione. Ai fini della Determinazione dell'effettiva retribuzione relativa a un determinato periodo (retribuzione mensile, settimanale o giornaliera) e irrilevante che i contraenti abbiano riferito la liquidazione della provvigione a un periodo diverso (come quello annuale), trattandosi di elemento quantitativamente determinabile che non impedisce di stabilire, mediante una semplice proporzione, l'effettiva entita della retribuzione ('di fatto o globalè), concernente un qualsiasi periodo del rapporto. (V 2842/73, mass n 366428; 1006/73, mass n 363412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)