Sez. 2, Sentenza n. 1006 del 09/04/1973 (Rv. 363412 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOMME, DETERMINATE O DETERMINABILI, CORRISPOSTE CONTINUATIVAMENTE COME COMPENSO OBBLIGATORIO - RICOMPRENSIONE NELLA RETRIBUZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOMME, DETERMINATE O DETERMINABILI, CORRISPOSTE CONTINUATIVAMENTE COME COMPENSO OBBLIGATORIO - RICOMPRENSIONE NELLA RETRIBUZIONE.*
Le erogazioni non imposte dalla legge o da contratto collettivo vincolante o da espresse pattuizioni individuali, quale ne sia la denominazione, debbono considerarsi come facenti parte della retribuzione, qualora abbiano carattere continuativo, siano determinate o determinabili nel loro ammontare ed abbiano carattere di compenso obbligatorio. La continuita vale come presunzione della obbligatorieta del compenso e della sua corrispettivita rispetto alla prestazione di lavoro. (V 1194/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)