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Sez. 3, Sentenza n. 454 del 10/02/1968 (Rv. 331481 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - EDIFICIO DI VECCHIA COSTRUZIONE- MANCANZA DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ATTUALI - VIZIO - INSUSSISTENZA - CONOSCENZA DELLA VETUSTA DA PARTE DEL CONDUTTORE - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331481-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - EDIFICIO DI VECCHIA COSTRUZIONE- MANCANZA DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ATTUALI - VIZIO - INSUSSISTENZA - CONOSCENZA DELLA VETUSTA DA PARTE DEL CONDUTTORE - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE.*

Non costituisce vizio della cosa locata la Mancanza, in un edificio di vecchia costruzione, e di cui il conduttore conosceva la vetusta, di quelle caratteristiche costruttive che sono proprie di tecniche edilizie piu recenti. Ne tale Mancanza puo integrare gli estremi di una inadempienza alle obbligazioni di cui all'art. 1575 cod.civ., perche l'Obbligo incombente al locatore di consegnare e mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto non importa, in Mancanza di espresse pattuizioni in proposito, anche quello di eseguire modificazioni e trasformazioni della cosa rispetto allo stato esistente al momento del contratto e dal conduttore comunque riconosciuto idoneo all'uso stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)