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Sez. 3, Sentenza n. 5786 del 22/11/1985 (Rv. 442971 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RIPARAZIONE DEI VIZI CONOSCIUTI ED ACCETTATI DAL CONDUTTORE - OBBLIGO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442971-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RIPARAZIONE DEI VIZI CONOSCIUTI ED ACCETTATI DAL CONDUTTORE - OBBLIGO - INSUSSISTENZA.*

L'obbligazione di cui all'art. 1575 n. 2 cod. civ., che impone al locatore di intervenire e provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie per mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto, pur essendo distinta dalla garanzia per vizi della cosa locata di cui all'art. 1578 cod. civ., tuttavia non sussiste per i vizi dei quali il conduttore abbia dichiarato di essere a conoscenza, accettando la cosa nello stato in cui si trovava, sempreché il locatore non abbia assunto uno specifico impegno in tal senso. (V 2043/74, mass n 370322; (V 3620/72, mass n 361626; (V 454/68, mass n 331481).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)