Sez. 3, Sentenza n. 2093 del 29/01/2013 (Rv. 624999 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Mancata riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Configurabilità - Fondamento - Rapporto di pregiudizialità tra domande - Presunzione di persistenza della domanda pregiudiziale non reiterata - Configurabilità - Fondamento - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA
La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa; tuttavia, in caso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le domande sussiste la presunzione di persistenza della domanda pregiudiziale non reiterata, salvo che la parte interessata espressamente vi rinunci e sempre che non sia necessario, per legge, decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)