Sez. L, Sentenza n. 3202 del 25/05/1985 (Rv. 440880 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - ATTIVITÀ DI CONFEZIONE DEL FILATO DA ALTRI PRODOTTO - ATTIVITÀ MANIFATTURIERA - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO AL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - ATTIVITÀ DI CONFEZIONE DEL FILATO DA ALTRI PRODOTTO - ATTIVITÀ MANIFATTURIERA - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO AL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE - SUSSISTENZA.*
L'attività di confezione del filato da altri prodotto costituisce attività manifatturiera e quindi integra il presupposto oggettivo previsto per il conseguimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali dalla legge n. 102 del 1977 giacché espressamente l'art. 5 della legge n. 92 del 1979 stabilisce che le imprese manifatturiere ed estrattive, contemplate dalla legge n. 102 citata come destinatarie del beneficio predetto, sono quelle individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT, classificazione che appunto ricomprende tra le imprese manifatturiere tutte quelle tessili, senza possibilità di eccettuare quelle che non comportano attività di manipolazione e trasformazione di materie prime.*
Riferimenti normativi: Legge 07/04/1977 num. 102 art. 1, Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)