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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20984 del 13/09/2013 (Rv. 627834 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza pronunciata in sede di rinvio dopo il 2 marzo 2006 - Appellabilità e non ricorribilità per cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627834-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, a norma dell'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006 è soggetta ad appello, restandone esclusa l'immediata ricorribilità per cassazione, anche se emessa in sede di rinvio, poiché, in base al principio "tempus regit acta", il regime impugnatorio del provvedimento del giudice di rinvio non si sottrae allo "ius superveniens" di cui al d.lgs. n. 40 del 2006.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)