Sez. L, Sentenza n. 6508 del 07/05/2002 (Rv. 554184 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Finalità del divieto - Individuazione - Società cooperative di produzione e lavoro - Operatività del divieto di appalto di mere prestazioni lavorative senza distinzioni connesse alla natura del rapporto tra prestatore e società.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro - sancito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 e principalmente finalizzato (come implicitamente confermato anche dalla recente legge n. 196 del 1997) a proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione - opera per le società cooperative di produzione e lavoro senza limitazioni derivanti dal tipo di rapporto che lega il prestatore alla società, che, com'è noto, può essere societario (nel caso di prestazioni rientranti nell'oggetto sociale), ovvero di lavoro subordinato (nel caso di prestazioni diverse da quelle menzionate in precedenza).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)