Sez. L, Sentenza n. 2570 del 07/03/1998 (Rv. 513475 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Socio di una cooperativa di lavoro - Assunzione della veste di prestatore d'opera ai sensi della legge n.1369 del 1960 - Ammissibilità - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l'incarico ed usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore (appaltante, committente o interponente) e colui che riceve l'incarico e retribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario o interposto) e di un secondo rapporto fra l'intermediario ed il lavoratore; qualora interposta sia una cooperativa, deve escludersi che il rapporto tra questa ed il lavoratore sia da qualificarsi sempre, necessariamente ed esclusivamente come rapporto di lavoro, talché anche il mero rapporto societario - cooperativistico con conferimento di manodopera da parte del socio non varrebbe a configurare, ricorrendone gli altri presupposti, il contratto di appalto vietato e quindi non può escludersi che anche il socio di una cooperativa di lavoro possa assumere la veste di prestatore d'opera ai sensi della citata legge n.1369/60.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)