Sez. L, Sentenza n. 6570 del 02/04/2004 (Rv. 571808 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod. civ., nella parte in cui rimette alla discrezionalità del giudice di merito la decisione in ordine all'ammissione o meno del giuramento suppletorio, in quanto deve escludersi che il potere del giudice di deferire il giuramento suppletorio sia libero, dovendo al contrario la sua ammissione, o l'eventuale rigetto, essere motivati, ed essendo la decisione sul punto assoggettata al controllo dello stesso giudice che si è pronunziato (il quale può revocare il provvedimento), del giudice d'appello e, in ultima istanza, anche del giudice di legittimità, giacché risponde ai principi enunciati dall'art. 111 Cost., nel testo vigente a seguito della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che non siano liberi da controlli i poteri del giudice capaci di influire sul contenuto della decisione finale della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2736 n. 2, Costituzione art. 111, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)