Sez. 1, Sentenza n. 525 del 15/01/2003 (Rv. 559764 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO
In tema di giuramento suppletorio, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736 n. 2 cod. civ. sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 102 Cost., sia sotto il profilo della disparità di trattamento determinata dal potere, attribuito al giudice, di scegliere, in modo sottratto ad ogni controllo, tra il ricorso alla regola di giudizio e il deferimento del giuramento suppletorio ad una delle parti in contesa, anche disattendendo il principio dell'onere probatorio, sia sotto il profilo della preclusione alla parte, dopo la prestazione del giuramento, di produrre nuove prove. Invero, la situazione processuale in cui il giudice deferisce il giuramento suppletorio e quella in cui la causa sia decisa sulla base della regola di giudizio non sono eguali ed i poteri istruttori conferiti al giudice non impediscono in via generale l'operatività del principio dell'onere della prova come regola di giudizio, né la scelta motivata del giudice - che deve indicare perché sussiste la "semiplena probatio", perché ritiene di ricorrere al potere officioso e perché ritiene di deferire il giuramento ad una o all'altra parte - è libera, ben potendo essere sottoposta a controllo da parte dello stesso giudice, del giudice d'appello o in sede di legittimità. Inoltre, la parte diversa da quella alla quale è deferito il giuramento può contestare nello stesso processo il carattere decisivo delle circostanze che hanno formato oggetto del giuramento e, in caso di falso giuramento, esercitare i propri poteri nel processo penale e ricorrere, in ultima analisi, alla tutela risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)