Sez. L, Sentenza n. 16157 del 18/08/2004 (Rv. 576530 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Decisione in ordine all'istanza di ammissione del giuramento - Potere discrezionale del giudice di merito - Necessità di motivazione sul punto - Esclusione - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE
La valutazione in ordine all'ammissibilità e rilevanza del giuramento suppletorio ed estimatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non può essere invocata in sede di legittimità.(Fattispecie nella quale il richiesto giuramento non era stato ammesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)