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Sez. L, Sentenza n. 16157 del 18/08/2004 (Rv. 576530 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Decisione in ordine all'istanza di ammissione del giuramento - Potere discrezionale del giudice di merito - Necessità di motivazione sul punto - Esclusione - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576530-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE

La valutazione in ordine all'ammissibilità e rilevanza del giuramento suppletorio ed estimatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non può essere invocata in sede di legittimità.(Fattispecie nella quale il richiesto giuramento non era stato ammesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)